Art. 1.

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le unità immobiliari di nuova costruzione devono essere dotate di un contatore autonomo dell'acqua, separato da quello condominiale.
      2. In occasione di ristrutturazioni di unità immobiliari o di servizi igienici all'interno di unità immobiliari, è obbligatoria l'installazione di un contatore autonomo dell'acqua. Tale installazione è obbligatoria anche in occasione di frazionamenti immobiliari.